Basta la corrispondenza della dichiarazione del venditore al titolo edilizio rilasciato dall’autorità
Cosa è richiesto ai fini della validità del negozio traslativo?
Ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la corrispondenza della dichiarazione della parte alienante - resa contestualmente alla stipula dell’atto o recuperata successivamente mediante il procedimento di conferma -, rispettivamente, a un titolo edilizio realmente rilasciato dall’autorità competente e recante gli estremi indicati o all’elemento cronologico della data di inizio delle opere. In tal senso, la cennata dichiarazione della parte assolve la funzione di assicurare all’acquirente la possibilità di condurre le opportune indagini finalizzate alla verifica della regolarità urbanistica - anche sul piano sostanziale - del bene compravenduto, onde consentigli di determinarsi consapevolmente, nel caso di riscontrata difformità edilizia, in ordine alla scelta di stipulare egualmente l’atto, nonché di apprezzare l’effettivo valore commerciale da attribuire al bene medesimo in relazione alla sua diversa qualità giuridica. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, viene escluso che la nullità del contratto possa derivare dalla non veridicità della dichiarazione con cui le venditrici avevano attestato che successivamente ad una determinata data non erano state eseguite modifiche richiedenti il rilascio di apposito titolo abilitativo. (Ordinanza 213394 dell’1 agosto 2023 della Cassazione)