Colpevole l’azienda che reinserisce il dipendete ma modifica il contratto

Costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza pattuizione in forma scritta.

Colpevole l’azienda che reinserisce il dipendete ma modifica il contratto

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono che, in tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è nullo il licenziamento deciso da una società nei confronti di un dipendente che aveva lavorato per essa per oltre due anni fino al licenziamento per pretesa impossibilità sopravvenuta, a seguito di visita del medico e valutazione di idoneità allo svolgimento delle mansioni con limitazioni, licenziamento poi ritenuto illegittimo perché il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell'impossibilità di collocare il lavoratore in altre attività;. A quel punto, però, l’azienda ha compiuto un ulteriore abuso, stabilendo le modalità di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e, precisamente, prevedendo orario a tempo parziale (verticale ed orizzontale, a seconda dei periodi dell’anno), e ciò ha legittima la decisione del dipendente di non presentarsi a riprendere il lavoro, perché l'ordine di servizio non lo reintegrava nel posto di lavoro in precedenza occupato. (Sentenza 15676 del 5 giugno 2023 della Cassazione)

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