Concordato con continuità aziendale: necessario che l’azienda sia in esercizio

Ciò che conta è che l’azienda sia in esercizio - non importa se ad opera dell’imprenditore stesso o di un terzo -, tanto al momento dell’ammissione al concordato, quanto all’atto del suo successivo trasferimento cui essa dev’essere dichiaratamente destinata

Concordato con continuità aziendale: necessario che l’azienda sia in esercizio

Anche in tema di concordato con continuità aziendale cosiddetta diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dalla legge fallimentare per l’ammissione della proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l’azienda, in relazione alla quale si propone ai creditori la prosecuzione dell’attività per ricavarne redditività, sia comunque in esercizio, al momento della proposta di concordato, non rilevando invece, come cause ostative all’ammissione della proposta al predetto concordato, la modificazione di una parte dell’attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti. I giudici precisano poi che occorre, per aversi continuità, che vi sia pur sempre unazienda in esercizio, poiché la continuità aziendale è configurabile allorquando vi sia un’azienda in esercizio ed il debitore preveda di continuare a gestirla o di cederla a terzi o conferirla in società. In sostanza, ciò che conta è che l’azienda sia in esercizio - non importa se ad opera dell’imprenditore stesso o di un terzo -, tanto al momento dell’ammissione al concordato, quanto all’atto del suo successivo trasferimento cui essa dev’essere dichiaratamente destinata. (Ordinanza 17092 del 15 giugno 2023 della Cassazione)

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