Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Necessario fare riferimento alla volontà di fare sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche, e all’animus novandi consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e all’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto
Il giudice civile, chiamato a pronunciarsi sull’addebito della separazione personale tra coniugi, può valutare autonomamente i fatti oggetto di un precedente giudizio penale, attribuendo ad essi diversa rilevanza causale ai fini dell’addebito