Incostituzionale la riforma in materia di tirocini extracurriculari
La disposizione statale impugnata circoscrive l’applicazione dei tirocini a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le Regioni di introdurre ogni diversa scelta formativa e realizzando così un’indebita invasione della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale.
Incostituzionale la riforma in materia di tirocini extracurriculari che era stata introdotta con la ‘Legge di Bilancio 2022’. Questa la posizione assunta dai giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno accolto le obiezioni proposte dalla Regione Veneto. Sotto i riflettori è finita la disposizione che, nel demandare a un accordo, concluso in sede di ‘Conferenza permanente’, la definizione di ‘linee guida’ condivise in materia di tirocini extracurriculari, stabilisce che la revisione della disciplina debba avvenire secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale. In particolare, la norma è stata messa in discussione perché ritenuta invasiva della competenza legislativa regionale residuale nella materia della formazione professionale, e, congiuntamente, lesiva dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, perché mirata a predeterminare rigidamente i criteri per la definizione delle ‘linee guida’, così blindando i contenuti dell'accordo fra i diversi livelli di governo. I giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la questione concernente l'assegnazione della competenze legislative residuali alle Regioni. I giudici hanno sottolineato, in particolare, come la disposizione statale impugnata circoscriva l’applicazione dei tirocini a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le Regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa e realizzando così un’indebita invasione della competenza regionale residuale in materia di formazione professionale. Ciò analogamente a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nel 2012, quando venne dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione statale che limitava la promozione dei tirocini extracurriculari unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. (Sentenza 70 del 14 aprile 2023 della Corte Costituzionale)