La disponibilità del venditore a chiudere l’accordo interrompe il decorso della prescrizione

Se al contratto preliminare di compravendita non è seguita la stipulazione del contratto definitivo, la ripetuta manifestazione di disponibilità del promittente venditore alla stipula dell’accordo definitivo deve essere valutata quale comportamento oggettivamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione

La disponibilità del venditore a chiudere l’accordo interrompe il decorso della prescrizione

Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno richiamato anche il principio secondo cui perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la sua volontà inequivocabile di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e tale volontà deve evincersi da comportamenti che siano incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della prescrizione. Nel caso specifico preso in esame i giudici hanno ravvisato nel comportamento dei promittenti venditori la volontà di non avvalersi della prescrizione perché, quando la causa estintiva si era già verificata, le parti avevano continuato le trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile, e ciò proprio al fine di poter addivenire alla stipula del contratto definitivo. (Ordinanza 24263 del 9 agosto 2023 della Cassazione)

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