Licenziamento concordato, dipendente rinuncia all’indennità di preavviso: sussiste comunque l’onere contributivo
Plausibile la richiesta avanzata dall’istituto previdenziale nei confronti della società datrice di lavoro
Decisivo il riferimento alla gravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenti contestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, le mansioni di responsabilità svolte dal lavoratore, la circostanza che egli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto), gravità che giustifica il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva
A modificare il quadro può essere la manifesta sproporzione per eccesso della misura della caparra