Mantenimento per il figlio maggiorenne: genitore legittimato alla richiesta verso l’altro genitore fino a quando vi è la convivenza

Tale requisito non viene meno nell’ipotesi in cui il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora, però, detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile a cui fare sistematico ritorno

Mantenimento per il figlio maggiorenne: genitore legittimato alla richiesta verso l’altro genitore fino a quando vi è la convivenza

La legittimazione del genitore a richiedere iure proprio il mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sussiste finché permane il requisito della convivenza.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 13341 dell’8 maggio 2026 della Cassazione) per chiudere il contenzioso tra due ex coniugi.
Logica già secondo i giudici di merito la revoca dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’uomo in favore della figlia maggiorenne e pari alla cifra mensile di 900 euro. Decisiva la constatazione che la ragazza, di quasi 30 anni, una volta conseguita una laurea magistrale, ha sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di trentasei mesi presso una società per azioni, con conseguente trasferimento del proprio domicilio, come certificato anche dalla locazione di un appartamento.
In sostanza, indipendentemente dalla residenza anagrafica, la ragazza ha stabilito in un’altra città – rispetto a quella della madre – il centro dei propri interessi, intraprendendo un percorso lavorativo retribuito, ancorché di apprendistato, con la conseguenza che la madre, essendo venuto meno il presupposto della convivenza con la figlia, risulta priva di legittimazione in merito alla richiesta di un contributo paterno al mantenimento della ragazza.
Questa visione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, per i quali, difatti, la circostanza dell’allontanamento della figlia maggiorenne dalla città di origine, per motivi occupazionali, è elemento sufficiente pe escludere la legittimazione della donna a chiedere, oltre il versamento in proprio favore, anche quello diretto in favore della figlia.
Per maggiore chiarezza, sul tema della convivenza genitore-prole, tale requisito non viene meno nell’ipotesi in cui il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora, però, detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile a cui fare sistematico ritorno e sempre che il genitore sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

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