Riconosciute le ferie per il lavoratore nel periodo compreso tra il licenziamento, poi annullato, e la reintegra

Se il dipendente non è stato posto nelle condizioni di svolgere la propria attività, allora il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa

Riconosciute le ferie per il lavoratore nel periodo compreso tra il licenziamento, poi annullato, e la reintegra

I giudici sono stati chiamati a prendere in esame l’azione legale proposta da un cittadino ceco che, illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell’annullamento in sede giudiziale del provvedimento espulsivo, si era visto negare dal proprio datore di lavoro la fruizione delle ferie annuali non godute nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione, in quanto, in tale periodo, non aveva lavorato. Per fare chiarezza, comunque, i giudici osservano, innanzitutto, che il diritto alle ferie annuali retribuite persegue la finalità di consentire al lavoratore sia di riposare in relazione all’esecuzione dei compiti che gli incombono in forza del contratto di lavoro, sia di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. E tale finalità è certamente fondata sulla premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento, ma se egli non è stato posto nelle condizioni di svolgere la propria attività, allora il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa. E ciò vale tanto più nelle ipotesi in cui, concludono i giudici, l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro sia conseguenza di un atto illegittimo del datore di lavoro, come nel caso preso in esame. (Sentenza del 19 ottobre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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