Sulla vendita in forma indiretta

Legittima, dal punto di vista civilistico, la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta

Sulla vendita in forma indiretta

Tale vendita in forma indiretta deve avvenire attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e finalizzato a rivendere il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Né il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa procura del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente-mandatario, limitando la libertà del medesimo di rivendere a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente. (Ordinanza 24983 del 22 agosto 2023 della Cassazione)  

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