Casa popolare: l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione

In caso di morte dell’assegnatario, si determinano la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente

Casa popolare: l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione

In materia di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, sicché in caso di morte dell’assegnatario si determinano la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, che può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione. Ciò anche perché non sussiste automatismo nella successione nel rapporto locativo, essendo necessaria la stipula di un nuovo contratto scritto a seguito della formale deliberazione autorizzativa, in quanto l’assegnazione non può essere conseguita per facta concludentia, richiedendo la legge la forma scritta ad substantiam.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 22341 del 2 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla determina con cui un Comune ha dichiarato decaduto l’originario assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Legittimo, nella vicenda in esame, l’operato dell’ente locale. Soprattutto alla luce di una semplice considerazione: non può sussistere automatismo nella successione nel rapporto locativo instaurato con l’originario assegnatario deceduto, essendo sempre necessaria la stipula di un nuovo contratto scritto, a seguito della formale deliberazione autorizzativa. Difatti, in tema di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione sicché, in caso di morte dell’assegnatario, si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, che può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore di quei soggetti che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie.
Peraltro, dal quadro normativo non si evince che il subentro del convivente nella locazione (eccettuati i casi di matrimonio e di convivenza di fatto) sia atto dovuto o automatico, anzi, le norme regionali richiedono espressamente, per tale subentro, la sussistenza di precisi requisiti.

News più recenti

Mostra di più...