Condannato per un atto terroristico: non al procedimento penale in un altro Stato

Irrilevante, secondo i giudici il fato che l’episodio sia oggetto di una differente qualificazione come reato

Condannato per un atto terroristico: non al procedimento penale in un altro Stato

Principio del ne bis in idem: una persona non può essere sottoposta ad un procedimento penale in uno Stato membro per un atto terroristico che le è già valso una condanna in un altro Stato membro, e ciò nonostante lì la qualificazione del reato sia diversa.
Questi i paletti fissati dai giudici europei (sentenza dell’11 settembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a fare chiarezza in merito alla posizione di una dirigente dell’organizzazione terroristica ‘ETA’.
Ecco le tappe principali della vicenda. Il 4 settembre 2019 una dirigente dell’organizzazione terroristica ‘Euskadi Ta Askatasuna’ (ETA) è stata consegnata alle autorità spagnole in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Corte centrale spagnola nell’ambito di un procedimento penale relativo ad un attentato terroristico in Spagna alla caserma della polizia di Oviedo, avvenuto il 21 luglio 1997.
Essa è accusata di aver commesso, dalla Francia, i reati di distruzione con finalità di terrorismo, di tentativo di omicidio premeditato con finalità di terrorismo nonché di percosse e lesioni. Rischia una pena di reclusione di trent’anni.
Tuttavia, essa ha già scontato in Francia una pena di venti anni di reclusione. E, conformemente alla normativa spagnola, le pene risultanti da condanne pronunciate dai giudici francesi e dai giudici spagnoli non possono essere cumulate: l’accusata dovrebbe allora scontare un totale minimo di cinquant’anni di reclusione, senza che sia possibile fissare una durata massima di pena.
Le azioni giudiziarie promosse in Spagna riguardano però i medesimi atti oggetto delle sentenze francesi, e così i giudici spagnoli hanno, nel 2021, ritenuto di essere in presenza di un caso di ‘bis in idem’ . Tuttavia, tale provvedimento è stato annullato il 21 marzo 2023 dalla Corte suprema spagnola, che ha rinviato la causa alla Corte centrale affinché statuisca di nuovo, ma, dinanzi a tale interpretazione divergente, la Corte centrale ha deciso di chiedere lumi la Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Ebbene, i giudici europei segnalano che la nozione di ‘medesimi fatti’ ricomprende la sola materialità dei fatti, pertanto le qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati membri diversi oppure il perseguire interessi giuridici diversi in tali Stati non possono ostare all’applicazione del principio del ne bis in idem. Di conseguenza, tocca alla Corte centrale spagnola determinare se i fatti oggetto del procedimento penale preso in esame siano gli stessi di quelli che sono stati giudicati in via definitiva dai giudici francesi.
Detto ciò, i giudici europei precisano ancora che la nozione di ‘medesimi fatti’ comprende i fatti contestati ad una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per la sua partecipazione ad un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato.

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