Disconoscimento di paternità: il termine annuale di decadenza scatta dalla conoscenza della relazione adulterina del coniuge

Irrilevante il riferimento alla mera conoscenza dell’assenza di paternità biologica accertata mediante test genetico, qualora sussistano elementi probatori che dimostrino una precedente conoscenza certa dell’adulterio

Disconoscimento di paternità: il termine annuale di decadenza scatta dalla conoscenza della relazione adulterina del coniuge

In materia di azione di disconoscimento di paternità, il termine annuale di decadenza, previsto dal Codice Civile, decorre dal momento di acquisizione certa della conoscenza della relazione adulterina idonea a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, e non, invece, dalla mera conoscenza dell’assenza di paternità biologica accertata mediante test genetico, qualora sussistano elementi probatori che dimostrino una precedente conoscenza certa dell’adulterio. Tale decadenza è rilevabile d’ufficio dal giudice, comunque, in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone.
Queste le precisazioni compiute dai magistrati (ordinanza numero 20374 del 21 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il procedimento avente ad oggetto un’azione di disconoscimento della paternità intentata da un uomo che conveniva in giudizio la coniuge legalmente separata ed il figlio, nato in costanza di matrimonio con la donna, sul presupposto della scoperta della propria incompatibilità genetica con il presunto figlio, nato in costanza di matrimonio, incompatibilità verificata all’esito di un’indagine effettuata dopo la ricezione, da parte dell’uomo, di una lettera anonima che ne metteva in dubbio la paternità.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, i magistrati richiamano alcuni importanti principi. Innanzitutto, il termine da cui far decorrere l’anno, nell’ottica della decadenza dall’azione di disconoscimento della paternità, deriva dal momento di acquisizione certa della conoscenza della relazione idonea a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. E tale conoscenza non è equiparabile ad un mero sospetto e potrebbe anche coincidere con i risultati del test genetico qualora la data di acquisizione del test genetico possa essere considerata elemento positivo idoneo a dimostrare l’effettiva conoscenza (o scoperta) dell’adulterio che ha portato al concepimento del figlio da disconoscere e qualora non vi siano elementi positivi di senso contrario in grado di dimostrare una anticipata conoscenza certa dell’adulterio.
Tornando alla vicenda in esame, i giudici annotano che, ancor prima dei risultati genetici, vi era non un mero sospetto, bensì una conoscenza certa, da parte dell’uomo, dell’adulterio della moglie, e ciò sulla base del rilievo attribuito alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, i quali hanno confermato che l’uomo già tempo addietro aveva riferito (a varie persone) di essere a conoscenza che il ragazzo non era suo figlio e che stava crescendo il figlio di un altro.

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