Lavoratore in fallo se non garantisce un intervento assistenziale continuativo e globale al familiare disabile

Laddove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buonafede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo

Lavoratore in fallo se non garantisce un intervento assistenziale continuativo e globale al familiare disabile

In materia di congedo straordinario, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile grave un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione. Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buonafede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 5447 dell’11 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al licenziamento del dipendente di una società, licenziamento motivato con le condotte da lui tenute durante il congedo straordinario concessogli per stare vicino alla madre disabile.
Chiari e inequivocabili, anche secondo i magistrati di Cassazione, gli addebiti mossi al lavoratore: nello specifico, avere utilizzato il congedo straordinario – chiesto e ottenuto per l’assistenza alla madre disabile – per scopi assolutamente differenti, cioè non inerenti alla prestazione di assistenza in favore della donna, ovvero per soddisfare esigenze personali. Entrando nei dettagli, al lavoratore viene contestato di avere omesso qualsivoglia attività di assistenza alla madre, di non essersi mai neppure recato presso l’abitazione della donna, né di avere intrattenuto qualsivoglia rapporto con lei, ma di avere invece trascorso le proprie giornate attendendo ad attività del tutto personali (quali incontri con gli amici, visita presso un meccanico, etc.).
In sostanza, secondo l’azienda, prima, e secondo i giudici, poi, è mancato un intervento assistenziale di carattere permanente, continuato e globale del lavoratore a favore della madre. E, in aggiunta, si è appurato anche che il lavoratore non conviveva con la madre.

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