Passaggio col ‘rosso’: automobilista salvato dall’apparecchiatura

Decisivo il richiamo al principio secondo cui la sola preventiva approvazione dell’apparecchio non è equipollente all’omologazione

Passaggio col ‘rosso’: automobilista salvato dall’apparecchiatura

Automobilista sanzionato per essere passato col ‘rosso’: a salvarlo è la mancata omologazione dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento. Ciò alla luce del principio secondo cui, sul piano giuridico, la sola preventiva approvazione dell’apparecchio non è equipollente all’omologazione (ordinanza numero 21861 del 26 giugno 2026 della Cassazione).
Sconfitta definitiva per un Comune. Vittoria piena, invece, per un automobilista, finito nei guai per la mancata osservazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale ad un’intersezione semaforizzata, avendo egli oltrepassato l’incrocio proseguendo la propria marcia dritto e con luce semaforica verde, pur percorrendo la corsia destinata alla svolta a sinistra, avente luce semaforica rossa.
Dai verbali emerge la violazione addebitata all’automobilista è stata confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall’apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso. Per i giudici di merito, però, va rilevata l’illegittimità dell’utilizzo del sistema di rilevamento, sistema che è risultato approvato solo per il rilevamento digitale ed automatico delle infrazioni al semaforo rosso, non per l’errato utilizzo della corsia di transito, la cui contestazione potrebbe essere mossa in modo discrezionale su scelta dell’ente, e che inoltre, non risulta omologato e non opera in modo diretto, ma tramite l’ausilio di terzi che ricevono le immagini, in contrasto a quanto previsto dal ‘Codice della strada’.
Infine, l’apparecchio, secondo i giudici di merito, non poteva nemmeno essere installato nello specifico tratto stradale che ha visto sanzionato l’automobilista, tratto che non risultava essere tratta urbana all’epoca delle infrazioni, e l’installazione dell’apparecchio non trovava fondamento in un provvedimento dell’autorità amministrativa.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dal Comune, poiché la sola preventiva approvazione dell’apparecchio non è equipollente all’omologazione. Tanto sulla base di due argomentazioni indiscutibili: la prima è che, letteralmente, il ‘Codice della strada’ parla solo di apparecchiature debitamente omologate, le cui risultanze sono considerate fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità; la seconda è che la complementare ed esplicativa disposizione, che disciplina controlli ed omologazioni, contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti ad essi riconducibili).
Nello specifico, l’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del ‘Consiglio superiore dei lavori pubblici’, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. E già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Dall’illegittimità dell’utilizzazione di un apparecchio approvato ma non omologato discende il logico assorbimento sia della questione della conformità tecnica del sistema rispetto alla necessaria valutazione dell’infrazione da parte della Polizia, sia la diversa questione riguardante l’ingiustificata restrizione dell’utilizzo del sistema al solo passaggio con semaforo rosso e non anche all’erroneo utilizzo della corsia di transito con semaforo rosso.

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