Contratti con forma scritta: inopponibilità della fonte per assenza di data certa
Respinte, nello specifico caso, le pretese avanzate da un istituto di credito e relative a due contratti bancari per una cifra di poco meno di 100mila euro

Alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, l’inopponibilità della fonte contrattuale, per assenza di data certa, che attenga a contratti per i quali la forma scritta sia imposta sotto pena di nullità comporta quoad effectum che il creditore sprovvisto della fonte documentale avente data certa non può tout court opporre alla massa dei creditori, a tutela del proprio credito, la fonte contrattuale.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 14585 del 30 maggio 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto le pretese avanzate da un istituto di credito e relative a due contratti bancari per una cifra di poco meno di 100mila euro.
Laddove si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam – come per i contratti bancari –, la prova, precisano i giudici, deve essere indefettibilmente data con documentazione scritta avente data certa, in assenza della quale tale prova non può essere assolta con altri mezzi.
Ampliando l’orizzonte, poi, viene ribadito che la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso. Ne consegue che, in assenza di data certa della fonte contrattuale per la quale sia prevista la forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere – nei confronti del fallimento, ad esempio – alcun diritto di credito che si fondi su detto titolo negoziale.
Ragionando in questa ottica, l’inopponibilità del contratto bancario, fonte contrattuale del credito, per assenza di data certa, equivale, in buona sostanza, a mancanza di prova dell’esistenza del contratto e rende inidonei a provare l’esistenza del contratto la produzione degli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell’esistenza della fonte contrattuale scritta con documento a essa equipollente e, di conseguenza, rende inopponibili i diritti di credito su di essa fondati.