Immobile costruito durante il matrimonio: possibile la titolarità esclusiva del coniuge proprietario del suolo

Fondamentale però che l’immobile insista su un terreno non compreso nella comunione legale tra i coniugi

Immobile costruito durante il matrimonio: possibile la titolarità esclusiva del coniuge proprietario del suolo

Se l’immobile costruito in costanza di matrimonio insiste su un terreno non compreso nella comunione legale tra i coniugi, la costruzione è di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del suolo, e ciò alla luce del principio dell’accessione. Così, al coniuge non proprietario che abbia contribuito economicamente alla costruzione dell’immobile spetta il diritto di ripetere le somme spese, previo assolvimento dell’onere della prova del proprio apporto economico, secondo il regime dell’arricchimento senza causa.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 20793 del 23 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due ex coniugi relativo alla proprietà esclusiva, per accessione, di un fabbricato (su due livelli) e annesso cortile, edificato su un terreno di sua esclusiva proprietà, acquistato prima del matrimonio.
In generale,
quando l’immobile costruito in costanza di matrimonio insiste su un terreno non compreso nella comunione legale, si esclude che esso sia incluso in essa, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione, fissato dal Codice Civile e non derogato dalla disciplina della comunione legale, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di una apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile la comunione hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista la genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi è a sua volta bene personale e di proprietà esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.
La tutela del coniuge non proprietario, dunque, ha natura personale, e non reale, ed è in ogni caso limitata all’apporto economico fornito per l’edificazione, e non invece alla metà del valore del cespite.
Nella vicenda presa in esame dai giudici non è raggiunta la prova degli esborsi di denaro che la donna assume di aver sostenuto per far fronte alle opere di edificazione della casa coniugale, né che ella avesse intrattenuto rapporti con i vari fornitori coinvolti nella costruzione del bene immobile.
L’onere probatorio a carico della donna non può ritenersi affievolita dal fatto che l’ex marito non abbia, a sua volta, dimostrato il reddito percepito nel periodo toccato dall’edificazione dell’immobile oggetto di causa, poiché da tale circostanza non può ritrarsi la prova dell’apporto economico della donna.

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