Lumi sui requisiti per l’ampliamento della servitù di passaggio da pedonale a carrabile

Necessario preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l’ampliamento e poi che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e, infine, che l’ampliamento sia necessario per la coltivazione o l’uso conveniente del fondo dominante ovvero per le esigenze abitative del fondo medesimo, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione

Lumi sui requisiti per l’ampliamento della servitù di passaggio da pedonale a carrabile

L’ampliamento di una servitù di passaggio da pedonale a carrabile richiede che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l’ampliamento e poi che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e, infine, che l’ampliamento sia necessario per la coltivazione o l’uso conveniente del fondo dominante ovvero per le esigenze abitative del fondo medesimo, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione, senza che sia necessaria l’appartenenza del fondo a un soggetto portatore di handicap o con ridotta capacità motoria e sempre che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 10494 del 21 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in quel di Paola e relativo ad un possibile allargamento di sentiero mulattiero esistente che attraversa alcuni terreni. Centrale è anche il riferimento, però, alla presunta esistenza di un presunto diritto di servitù pedonale su tale sentiero, con la conseguenza di poter costituire coattivamente una servitù carrabile e pedonale di larghezza tale da consentire il transito di autovetture e autocarri in favore del fondo dominante.
In Tribunale la richiesta di allargamento del sentiero mulattiero è stata respinta, in quanto, secondo il giudice, l’ampliamento della servitù di passaggio coattiva è unicamente possibile quando si dimostri che tale ampliamento è necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del fondo dominante. In Appello, invece, si è evidenziato come l’ampliamento del passaggio già esistente possa avvenire non solo in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata l’inaccessibilità dell’immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, e si è poi osservato che i privati che hanno presentato l’istanza non hanno provato situazioni di disagio motorio o, in genere, fisico.
Così, sempre in Appello, si è ristretta la possibilità di richiedere l’ampliamento di una servitù di passaggio pedonale, trasformandola in diritto di transito per veicoli a trazione meccanica, all’ipotesi in cui il proprietario del fondo dominante sia soggetto con ridotte capacità motorie.
Questa visione restrittiva non è però condivisa dai magistrati di Cassazione, poiché sono necessarie tre condizioni per ottenere l’ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica: che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l’ampliamento; che l’ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del fondo dominante; che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via.
Prima e terza condizione sono verificate nella vicenda in esame. Quanto alla seconda condizione, ossia la coltivazione e l’uso conveniente del fondo dominante, va rilevato che si è riconosciuta la tutelabilità della richiesta di passo carrabile in relazione alle necessità abitative di un fondo già provvisto di accesso pedonale sulla base dei seguenti argomenti: le norme del Codice Civile sono da leggere nel senso che l’ampliamento della servitù di passaggio può avvenire non soltanto in presenza di un’esigenza dell’agricoltura o dell’industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, in quanto è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi e non anche con mezzi meccanici. E ciò a prescindere dal coinvolgimento di soggetti portatori di handicap.
Vi è stato un mutamento di prospettiva: l’istituto della servitù coattiva di passaggio non è più limitato a un’ottica dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una prospettiva dei valori della persona, che permea di sé anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale. Pertanto, la domanda in esame, per l’ampliamento della servitù di passaggio, va rapportata alle esigenze di accessibilità dell’immobile, non limitate alla presenza nell’immobile stesso di una persona portatrice di handicap o comunque affetta da difficoltà motorie, così che non assume rilievo dirimente il fatto che soltanto in secondo grado sia stata dedotta la circostanza delle difficoltà motorie di un soggetto. Anche perché è prevista l’accoglibilità della domanda di ampliamento non solo ove essa sia praticabile in concreto, previo consenso dell’autorità di vigilanza del territorio, ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante, cosicché vanno concretamente ponderati gli interessi.

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