Niente decadenza del medico militare se ha un rapporto di lavoro col Servizio sanitario nazionale

I giudici osservano che, Codice militare alla mano, il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, anche a tempo indeterminato, ha natura parasubordinata e non integra un rapporto di lavoro subordinato

Niente decadenza del medico militare se ha un rapporto di lavoro col Servizio sanitario nazionale

Ministero della Difesa sconfitto: impensabile dichiarare decaduto l’ufficiale medico dell’esercito solo perché ha un rapporto di lavoro convenzionale a tempo indeterminato col ‘Servizio sanitario nazionale’. I giudici precisano che la decadenza inflitta in un primo momento dal Ministero della Difesa è da ritenersi illegittima perché il ‘Codice militare’ autorizza espressamente i medici militari allo svolgimento dell’attività libero professionale, nel cui novero è possibile includere anche quella svolta presso il ‘Servizio sanitario nazionale’ in regime di convenzionamento, sia pure a tempo determinato. I giudici aggiungono poi che, sempre ‘Codice militare’ alla mano’, il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il ‘Servizio sanitario nazionale’, anche a tempo indeterminato, ha natura parasubordinata e non integra un rapporto di lavoro subordinato. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, l’incompatibilità del medico militare era stata ricondotta dal Ministero della Difesa all’accertata stipula di una convenzione con una ‘Azienda sanitaria locale’, convenzione che rendeva ‘a tempo indeterminato un precedente impegno a tempo determinato’. (Sentenza 3536 del 5 aprile 2023 del Consiglio di Stato)

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