Provvedimento di affidamento familiare: necessario indicare il periodo di durata

Logico il riferimento all’essere, per natura, tale provvedimento temporaneo e finalizzato al superamento di situazioni transitorie di difficoltà

Provvedimento di affidamento familiare: necessario indicare il periodo di durata

Il provvedimento di affidamento familiare, essendo per natura temporaneo e finalizzato al superamento di situazioni transitorie di difficoltà della famiglia di origine, deve necessariamente indicare il periodo di presumibile durata dell’affidamento, rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine, non potendo essere prorogato sine die né utilizzato strumentalmente per nascondere differenti tipologie di affidamento.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 20728 del 22 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il delicato contenzioso relativo alla possibile adottabilità di un bambino.
In generale, il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine è il cardine attorno al quale ruota l’istituto dell’affidamento familiare dei minori, proprio perché tale istituto è limitato nel tempo ed è finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori.
L’affidamento familiare è istituto inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate da malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio, ed è destinato a rimuovere queste situazioni di difficoltà e di disagio familiare connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale e si pone in funzione strumentale alla prioritaria tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine. La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e ben può declinarsi nelle forme dell’affidamento intrafamiliare, ovverosia tra i membri della cosiddetta famiglia allargata nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente allontanamento dei genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Il provvedimento di affidamento familiare (sia intra che extra familiare) deve indicare specificatamente non solo le motivazioni di esso, ma anche i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Il provvedimento deve infatti indicare il ‘Servizio sociale’ locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice che ha disposto la misura di ogni evento di particolare importanza, illustrando, inoltre, con relazioni periodiche semestrali l’andamento del programma di assistenza, la sua presumibile ulteriore durata e l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
Quanto al profilo nevralgico della durata, trattandosi di una misura che si connota specificamente per la sua temporaneità, il provvedimento di affidamento deve indicare il periodo di presumibile estensione temporale dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Perciò, l’affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dalla normativa, che prevede l’indicazione della sua presumibile durata e stabilisce tempi e modalità dell’eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l’affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono.
La situazione che giustifica l’affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità. Pertanto, il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l’eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un’attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare. Alla temporaneità dell’affidamento familiare consegue che esso cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Tuttavia, trascorso il periodo di durata previsto, quando non sia stato dichiarato cessato l’affidamento, il giudice tutelare sentiti il ‘Servizio sociale’ locale ed il minore richiede, se necessario, al Tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

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