Sì alla ristrutturazione dei debiti per il soggetto mandato in crisi da una truffa sentimentale on line
Impossibile, secondo i giudici, porre in dubbio la meritevolezza del soggetto vittima di una situazione di sovraindebitamento a seguito di una truffa

Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti per il soggetto, qualificabile come consumatore, non svolgendo attività imprenditoriale o professionale, mandato in crisi da una truffa sentimentale on line. Quest’ultimo dettaglio, difatti, non può porne in dubbio, secondo i giudici (sentenza del 27 settembre 2025 del Tribunale di Trento), la meritevolezza rispetto alla ipotesi di ristrutturazione dei debiti.
In generale, l’essere stato vittima di una truffa o comunque di un raggiro non può, di per sé, integrare gli estremi della colpa grave, occorrendosi tenere presente che la truffa o il raggiro già di per sé presuppone che la vittima impieghi un basilare livello di attenzione e diligenza, ossia la stessa naturale resistenza che il truffatore cerca di aggirare, là dove la colpa grave si configura precisamente nelle ipotesi in cui nemmeno sia stato impiegato quel minimo livello di diligenza esigibile da chiunque (prima ancora che dall’uomo medio).
Analizzando il caso specifico, i truffatori, osservano i giudici, hanno fattivamente messo in atto un raggiro finalizzato a far credere al soggetto sovraindebitato la ricorrenza di una situazione non reale, secondo lo schema della truffa sentimentale online, intrattenendo una perdurante relazione telematica che ha gradualmente indotto la vittima a progressive elargizioni di denaro.
Peraltro, la meritevolezza del debitore, nemmeno sotto il profilo dell’assenza di colpa grave, non può comunque essere esclusa, se si considera la situazione di particolare vulnerabilità e fragilità del debitore (e conseguentemente quella di dipendenza affettiva maturata nel corso della truffa), indotta dall’avanzare dell’età e dall’aggravarsi della documentata malattia della moglie.